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L’autonomia professionale dell’igienista dentale permette lo svolgersi di prestazioni sanitarie in regime libero-professionale, su indicazione dell’odontoiatra che non necessariamente deve essere presente nello studio professionale.
In tal senso diventa di rilievo l’acquisizione di un valido consenso informato la cui necessità è condizione imprescindibile per qualsivoglia trattamento sanitario, ivi compreso una seduta di igiene orale professionale.
Gli aspetti dell’informazione e consenso si aprono ad approfondimenti giuridici del concetto di alleanza terapeutica tra il sanitario e il paziente oltre a ripercussioni in ambito assicurativo per errori tecnici o danni iatrogeni.
Anche l’opportunità di effettuare l’anestesia topica attraverso un gel parodontale di recente ideazione, presenta numerose conseguenze medico legali ad oggi decisamente sottovalutate da alcune associazioni di categoria.
Viene sottovalutato, infatti, che le molecole degli anestetici appartengono alla categoria di medicinali della classe “c” cioè ottenibili solo attraverso una ricetta medica.
È imperativo, soprattutto in virtù degli obblighi etici e deontologici verso la salute, approfondire la tematica della responsabilità, essendo confuso il concetto di autonomia professionale con quello di responsabilità medico legale nei confronti dei pazienti trattati dall’igienista dentale.
Solo l’odontoiatra può svolgere anamnesi e diagnosi.
Sempre in tema di responsabilità, soprattutto per quanto attiene interventi chirurgici con potenziali complicanze e/o insuccesso – vedi l’implantoprotesi – l’intervento e il ruolo dell’igienista dentale gli verrebbe riconosciuto in caso di difetto di adeguato supporto di mantenimento delle protesi su impianti. Pur essendo obbligatorio fornire al paziente le “istruzioni per l’uso” di ogni dispositivo medico su misura, ricadrebbe in capo all’igienista dentale – se presente nello staff dello studio odontoiatrico – l’obbligo di fornire in maniera efficace le opportune istruzioni per l’igiene orale domiciliare.
Infine non si possono sottovalutare gli obblighi di referto all’autorità giudiziaria in caso di intercettazione di un presunto delitto perseguibile d’ufficio, con le eccezioni previste dalla legge.
In caso di presunto maltrattamento dei minori e soggetti vulnerabili, ogni sanitario deve conoscere quei segni che devono indurlo al sospetto diagnostico al fine di intercettare ed eventualmente tutelare la salute dei bambini. Il sanitario deve conoscere con esattezza la normativa sul referto e sulle modalità di stesura dello stesso per non incorrere in sanzioni penali. |
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